Gli stabilimenti balneari Italiani e anche tutte le aziende esistenti su terreni demaniali, costituiscono una realtà fondamentale per il sistema economico Nazionale.

Ora, la Direttiva Servizi 123/2006/CE, la cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, così come formulata, se attuata, rischia di creare un forte squilibrio,sociale ed economico; non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutte quelle attività che operano in regime concessorio e che insistono sulle aree demaniali. Tale Direttiva, contro i dettami della stessa Comunità Europea, finirebbe con lo stravolgere la tutela del diritto di garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia e il lavoro fino ad ora svolto dagli imprenditori italiani i quali hanno sempre investito molto nella loro attività sia in termini di opere realizzate, che in termini di professionalità, che in termini economici,contribuendo a far crescere, anche in un momento di forte recessione, l’economia del Paese.

Non si deve dimenticare poi, che a seguito di Leggi dello Stato che garantivano la Certezza degli investimenti nel tempo, gli imprenditori, per poter concretizzare gli interventi sulle proprie strutture, sono stati costretti a rivolgersi al mercato creditizio, contraendo, così, mutui, iscrivendo ipoteche,rilasciando fideiussioni, garanzie chirografarie, chiedendo prestiti,che hanno tempi di restituzione molto lunghi, prima avendo avuto la certezza del Diritto di Insistenza e del Rinnovo Automatico delle concessioni, gli istituti finanziari non avevano problemi a finanziare il comparto balneare,oggi invece quello che è più probabile è il rientro di quanto prestato, portando alla distruzione di aziende e famiglie.

Denunciamo inoltre l’attività da parte delle Amministrazioni Statali e delle Loro Decentrate, di azioni tese all’incameramento dei beni costruiti  sul demanio marittimo degli attuali Concessionari non tenendo minimamente conto dei titoli autorizzatori rilasciati a tutti gli effetti di Legge che hanno permesso  le costruzioni,le quali in forza del venir meno dell’art 37 secondo comma, secondo periodo( diritto di insistenza),dell’abrogazione dell’art 10 Legge 88/2001( rinnovo automatico del titolo concessorio),sono ora liberamente incamerabili al termine del periodo concessorio per quanto disposto dall’art 49 del Codice Della Navigazione attraverso l’istituto dell’Accessione,e senza il diritto a nessun rimborso.

Tanta è la confusione che la stessa Europa sta velocemente valutando di fare una nuova Direttiva sulle concessioni per colmare delle lacune,e in relazione alla Nuova  Direttiva sulle Concessioni COM (2011) 897 definitivo-2011/0437 (COD), noi come ITB Italia (Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari) stiamo promuovendo lo sviluppo della possibile applicazione al nostro settore del Considerando 6 che ci porterebbe ad essere riconosciuti come affittuari di un terreno ritenuto dall’Europa risorsa naturale pubblica, in forza di un accordo (contratto pubblico) con i Comuni che rilascerebbero per tale utilizzo un‘autorizzazione illimitata secondo la Direttiva Servizi (art 12) non  essendo i terreni della penisola Italica,beni limitati.

Concedendo in affitto il terreno rimarrebbe quanto sopra realizzato di proprietà degli attuali concessionari,al contempo sarebbe possibile applicare tale nuova regolamentazione, svincolando dall’incameramento subìto, ai conduttori attuali utilizzando, perfezionandolo, il passaggio tra Comune e conduttore attuale secondo quanto dettato dall’art 1 Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005) comma 434 e 335.

Ciò permetterebbe di stabilizzare il comparto balneare e riavviare il normale mercato immobiliare anche per quanto riguarda la libertà della compravendita.

In sede Europea lo sviluppo della difesa del comparto balneare Italiano si sta sviluppando su tesi che

l’ITB Italia aveva indirizzato già dalla presentazione durante il convegno ITB Italia del 24 Settembre 2012,quando fu presentato l’aggiornamento alla Raccolta dei Documenti Ufficiali ITB Italia,in quella sede fu presentato al pubblico il Considerando 6 della direttiva in itinere “Direttiva sulle Concessioni COM (2011) 897 definitivo-2011/0437 (COD) “.

Attraverso l’operato di Parlamentari Italiani ed Europei la nostra associazione ha potuto interfacciarsi con un serio lavoro ad una nuova strada per risolvere la drammatica vacatio legis del comparto balneare Italiano.

Come si evince dai documenti allegati una valida complessa stesura di emendamenti va ad incidere il chiaro indirizzo verso la salvaguardia dei diritti legittimamente acquisiti dagli attuali concessionari demaniali marittimi,nello specifico viene considerato ( Emendamento On Bartolozzi,On Comi ) che le nostre Aziende perdendo il bene demaniale non sono trasferibili e perderebbero quindi la possibilità di continuare ad operare:

contraddicendo il Codice Civile Italiano che disciplina l’Azienda con norme certe ( Codice Civile Capo I Titolo VIII Dell’azienda art 2555 e seguenti,Capo II Della Ditta e Dell’Insegna art 2563 e seguenti).

contraddicendo la Risoluzione del Parlamento Europeo del 27 Settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo (2010/2206(INI)), dove il Parlamento Europeo va a riconoscere l’importanza delle piccole e medio imprese (PMI)

Contraddicendo la pubblicazione “La politica di concorrenza in Europa- Le norme Comunitarie in materia di accordi di forniture e di distribuzione “ al seguente link rintracciabile

            http://ec.europa.eu/competition/publications/brochures/rules_it.pdf

           

dove l’attuale Presidente del Consiglio Mario Monti ha curato l’introduzione,in questo documento si rintraccia lo sviluppo delle norme verticali della concorrenza nel mercato e da una chiara lettura si evidenzia come norme di concorrenza mal interpretate hanno portato erroneamente all’abrogazione del rinnovo automatico del titolo concessorio ( Art 10 Legge 88/2001 ) ed il Diritto di Insistenza ( Art 37 Codice della Navigazione, secondo comma, secondo periodo )

Poiché la precedente normazione non falsava il dato della concorrenza,non creava una distorsione del commercio tra Stati membri,in verità il nostro Comparto Balneare è visto agli occhi dell’Europa come un unicum commerciale e tuttavia questo non andava a creare un monopolio,ma si trattava solo di concessioni rilasciate con rinnovo automatico a fine di avvalorare con cospicui interventi di capitali privati il bene demaniale Statale, il quale Stato poi,consentendo l’affitto e la vendita di tale diritto,favoriva la concorrenza nel mercato immobiliare italiano ed estero.

Il Documento sopra citato ci ricorda inoltre che:

“L’articolo 81 del trattato CE si applica agli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che impediscono o restringono o falsano il gioco della concorrenza. La prima condizione per l’applicazione dell’articolo 81 è che gli accordi in questione siano suscettibili di avere un effetto sul commercio tra Stati membri. La Commissione considera che gli accordi tra piccole e medie imprese (PMI) raramente sono suscettibili di incidere in maniera sensibile sul commercio tra Stati membri .Pertanto, tali accordi di solito non sono tenuti ad osservare le norme europee di concorrenza. Nel caso in cui la prima condizione sia verificata, l’articolo 81, paragrafo 1, vieta gli accordi che restringono o distorcono la concorrenza in maniera sensibile. L’articolo 81, paragrafo 3, rende tale divieto inapplicabile agli accordi che producono vantaggi tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali. Questi accordi sono esentati ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.”

Considerando che per le nostre finalità di sostituti dei pubblici poteri  ai sensi dell’articolo 51 TFUE, le attuali concessioni demaniali marittime Italiane con finalità turistico ricreative sono escluse dalle disposizioni  del capo 2, Diritto di Stabilimento.

Ma intanto, nella vacatio legis, ai titolari di concessioni di beni demaniali ed a tutto l’indotto è stato creato un danno patrimoniale ed un danno alla salute entrambi molto gravi. Per quanto riguarda la salute, ricordiamo che il Trattato di Lisbona riconosce il diritto alla salute propria e della famiglia, diritto che la Costituzione italiana, all’articolo 32, sancisce in questi termini: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.  Invece, allo stato dei fatti, gli attuali concessionari e conduttori, di beni demaniali e tutto l’indotto, sono sottoposti a stress quotidiano ormai da anni.

Si avverte quindi l’esigenza di non rimandare ulteriormente la risoluzione del drammatico problema delle Concessioni Demaniali ad uso Turistico Ricreativo.

L’ITB ITALIA Formula queste richieste:

A) Che sia ripristinata la precedente disciplina normativa, ristabilendo l’art 37 Codice Della Navigazione,secondo comma,secondo periodo (Diritto di Insistenza) e l’art 10 Legge 88/2001 (Rinnovo Automatico del Titolo Concessorio)

B) Che qualora non sia possibile procedere per il punto A) al fine di disciplinare le Attuali Concessioni Demaniali di beni marittimi con finalità turistico ricreativo, si ritiene che Queste debbano essere garantite nel loro esercizio, nel loro sviluppo, al fine di valorizzare l’attività imprenditoriale e la tutela degli investimenti realizzati e da sviluppare. Per disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo si enunciano al tal sicuro indirizzo le cinque modalità di esclusione dalla Direttiva 2006/123/CE e le due proposte per disciplinare in trasformazione del titolo concessorio la costituzione del nuovo titolo di uso ed utilizzo delle aree del Demanio Marittimo in diritto di superficie con opzione di acquisto o diritto di proprietà attraverso la sdemanializzazione dei Comuni con la chiara impossibilità di applicare l’art 49 del Codice Della Navigazione dovendo Questi seguire i dettami della Legge 311/04 Legge Finanziaria 2005 art 1 commi 434 e 435 garantendo agli attuali concessionari il diritto di prelazione e riscatto ed il mantenimento dello status quo in particolare su quanto costruito sul terreno demaniale trattandosi di beni di proprietà.

Le Cinque Esclusioni

1) Una volta che lo Stato Italiano nelle more del tempo stabilito dalla legge comunitaria 2010 ( art.11  legge 217/2011) avrà riconosciuto le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative,lacuali e fluviali come concessioni di beni quindi non rientranti nella disciplina della direttiva servizi 2006/123/CE,ristabilendo l’art 37 secondo comma,secondo periodo,e l’art 10 Legge 88/2001.

2) oppure : considerando con la diligenza del buon padre di famiglia che la politica non riesca per ragioni di rapporti internazionali a risolvere la problematica delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative,lacuali e fluviali in tempi cosi’ drammaticamente brevi si chiede di essere inseriti come le altre figure professionali nel Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59  "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75  tra le esclusioni (art 2 e seguenti regimi di esclusioni )

3) Oppure : Istituiti come Regimi Autorizzatori ( Art 14 DGSL 59/2010) Richiamando

 L’Art 9. Art 11 e Art 12 Della Direttiva 2006/123/CE;  stante la realtà peninsulare della nostra Nazione,con vaste porzioni di essa libere per nuovi insediamenti produttivi.

Tale realtà non giustifica la demanialità come bene limitato ma disponibile, la domanda e’ di molto inferiore all’offerta potenziale del bene.

Inoltre tale realtà geomorfologica dell’ Italia  non ricade  nel dettato dell’art 16  del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 : “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.

4) oppure: richiamando lo schema delle Liberalizzazioni si auspica che seguendo quanto fatto per l’ambito delle farmacie vengano creati nuovi posti di lavoro consentendo l’apertura di nuovi stabilimenti balneari e attività lacuali e fluviali seguendo e rispettando i piani regolatori delle amministrazioni, lungo la costa italiana e non la sostituzione degli attuali concessionari con altre figure che sostituendosi de facto non creano nuovi posti di lavoro e non  favoriscono la concorrenza,(la Concorrenza crea lavoro,con la Sostituzione non si crea concorrenza ne nuovo lavoro, ma nuovi esodati che prima avevano un lavoro ).

E’ necessaria la difesa delle Aziende, delle pmi e micro pmi e del “ Made in Italy,con la Sostituzione degli attuali Concessionari si vedrebbe l’avvento di un mercato estero che non assume nostri cittadini,che non utilizza nostra merce Nazionale,che anzi alla luce delle consuete distorsioni del Marchio Italia si avrebbe sul nostro mercato l’utilizzo specialmente di merce contraffatta, abbattendo così ulteriormente l’occupazione ed il PIL Nazionale.

Alla luce dei principi enunciati dallo “Small Business Act” e dal “Single Market Act” (la cui applicazione, tra l’altro, era auspicata anche dall’attuale presidente del Consiglio Prof. Mario Monti già nel proprio rapporto presentato al presidente della Commissione Europea Barroso in data 9 maggio 2010), riteniamo che tali atti racchiudono la volontà di “pensare anzitutto in piccolo” così da favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese delle quali ne viene riconosciuto il ruolo peculiare, soprattutto per le imprese familiari, le loro radici locali, il senso di responsabilità sociale nonché la capacità di combinare innovazione e tradizione.

5) al fine di disciplinare le Attuali Concessioni Demaniali di beni marittimi con finalità turistico ricreativo,si ritiene che Queste debbano essere garantite nel loro esercizio, nel loro sviluppo,al fine di valorizzare l’attività imprenditoriale, la tutela degli investimenti realizzati e da sviluppare e la difesa delle piccole e medie aziende (PMI). Per disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo venga disciplinato in trasformazione del titolo concessorio, la costituzione del nuovo titolo di uso ed utilizzo delle aree del Demanio Marittimo in diritto di superficie per 99 anni come per le aree P.E.E.P commerciali,con pagamento annuale  secondo valori Istat della legge sul pagamento del canone concessorio attuale,con opzione di acquisto del terreno computando quanto versato annualmente al calcolo totale degli anni mancanti  o diritto di proprietà attraverso la sdemanializzazione  con valori di vendita per quanto stabilito dall’art 1 Legge 311/04 commi 434 e 435,garantendo agli attuali concessionari e conduttori il diritto di prelazione e riscatto ed il mantenimento dello status quo in particolare riconoscerlo su quanto costruito sul terreno demaniale trattandosi di beni di proprietà.

Qualora il titolare della concessione non intenda esercitare il diritto di prelazione,sono a carico del nuovo soggetto  che si aggiudicherà tramite un’asta  pubblica la concessione non reclamata dal precedente concessionario: 

1. le spese collegate all’atto di vendita

2.  il prezzo dell’azienda con il suo complesso di beni, al valore medio stimato dalle agenzie del territorio e dal mercato immobiliare per l’arco degli anni 2000/2010 ( periodo antecedente la perdita di valore dovuti al recepimento della direttiva servizi) da corrispondere al concessionario uscente.

3. l’assorbimento dei debiti aziendali.

L’attesa che la Nuova Direttiva possa portare ad un salvataggio più semplificativo del comparto balneare non può armonizzarsi con l’estrema urgenza di salvare il “Sistema Turismo Italia”,inoltre la categoria dei balneari non merita ancora di subire una vacatio legis, anche alla luce del crollo nervoso e fisico delle persone colpite da un’incertezza disperata sul presente e futuro.

Alla luce di siffatte problematiche Al fine di una chiara esposizione, alleghiamo a questo Documento la sostanziale procedura di esercizio legislativo da DECRETARE IN URGENZA.

ALLEGATO UNO

ITB ITALIA

L’esclusione delle Attuali Concessioni Demaniali Marittime con finalità Turistico Ricreativo dalla Direttiva 2006/123/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006

-NB  Al fine di specificare l’Istituto della Concessione alcune definizioni:

L’istituto della Concessione “è quel provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche al destinatario, tale provvedimento è sottoposto al regime del Diritto Amministrativo e deve quindi essere rispettoso delle finalità e degli interessi di Natura Pubblica che sono ad essi sottesi “ ( Corte Dei Conti sentenza N.42   31 Gennaio 2006 )

L’istituto della Concessione è caratterizzato dal trasferimento da un Ente Pubblico ad un soggetto privato di Pubblici Poteri,per cui quando questo trasferimento riguarda Beni Demaniali, esso riguarda il passaggio dal Pubblico al privato, di quanto era prima a disposizione dei Pubblici Poteri .

Nelle Ordinanze delle Capitanerie di Porto sono riportate altresì norme di riferimento a tale delega di Pubblici Poteri. Ricordando inoltre che nelle stesse Ordinanze e per lo scopo sociale dell’Impresa Balneare viene riconosciuto dalle leggi Italiane che la  Struttura dello Stabilimento Balneare ha inoltre la funzione di erogatore del servizio sanitario di Elioterapia/Talassoterapia/Balneoterapia,quindi tali servizi rientrano tra quelli esclusi dall’applicazione della Direttiva 123/2006/CE art 2 comma 2  lettera f) ( sono esclusi dall’applicazione della direttiva )“ i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata”.

 

PROCEDURA DI ESCLUSIONE

-Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 relativa ai Servizi nel mercato interno:

Articolo 2 Campo di Applicazione

 Comma 2 “La presente Direttiva non si applica alle Attività seguenti” : lettera i) le Attività connesse con l’esercizio di Pubblici Poteri di cui all’articolo 45 del Trattato.

-Trattato sul Funzionamento Dell’Unione Europea

( Già Trattato che istituisce la Comunità Europea  come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007 ratificato dalla Legge 2 Agosto 2008,n.130.su G.U. n. 185 del 8 Agosto 2008-Suppl.Ordinario n.188)

Capo 2 Diritto di Stabilimento

( ex articolo 45 del TCE)  Art 51 : sono Escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Capo,per quanto riguarda lo Stato membro interessato,le Attività che in tale Stato partecipino,sia pure occasionalmente,all’esercizio dei Pubblici Poteri.

-Esercizio di Pubblici Poteri: delega Nazionale Italiana,schema tipo.

 Decreto Presidente Repubblica 24 Luglio 1977 N.616

 Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001  N.3 “ Modifiche al titolo V della Parte Seconda

 della Costituzione “

-Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 N.59 “ Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel Mercato Interno”

Articolo 2 ( Esclusioni )

Comma 1  “Le disposizioni del presente Decreto non si applicano “ : lettera a) alle Attività connesse con l’esercizio di Pubblici Poteri,quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio del Potere Pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre Collettività Pubbliche

ITB ITALIA

 

ALLEGATO DUE

PROPOSTA DI DECRETO LEGGE

Al fine di salvaguardare gli attuali Concessionari di Beni Demaniali Marittimi Italiani si escludono dall’applicazione della Direttiva 2006/123/CE, secondo quanto dettato dall’art 2 comma 1 lettera a) del DLGS 59/2010, le Concessioni Di Beni Demaniali Marittimi con finalità turistico ricreativo, trattandosi di attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, considerato che le stesse implicano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; inserendo all’art 7 del suddetto DGLS le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi con finalità turistico ricreativo.

Si riconosce, con effetto immediato agli attuali Concessionari di Beni Demaniali Italiani ed ai conduttori delle strutture incamerate divenute pertinenze di proprietà dello Stato, in trasformazione del regime Concessorio, il diritto di superficie sul terreno demaniale sul quale opera l’impresa,con opzione di riscatto in 99 anni.

Il Diritto di Superficie sarà riconosciuto dove insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate. Il limite temporale dei 99 anni è giustificato inoltre per i conduttori di Beni incamerati che dovranno riscattare le strutture divenute pertinenze dello Stato con le valutazioni e modalità dell’incameramento.

Il riscatto del terreno demaniale a favore degli attuali Concessionari è valutato per quanto stabilito dall’allegato tabellare 3 della Legge Finanziaria 2005 richiamando come normazione applicabile in via interpretativa la Legge 311/04  art. 1 commi 434 e 435 con gli stessi effetti di incremento del comma 434 e la chiusura delle liti pendenti comma 435.

Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo il diritto di superficie sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l’area destinata alla posa degli ombrelloni.

Tale area sarà quindi definita spiaggia.

La spiaggia definita come “Area destinata alla sola posa ombrelloni” è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in Diritto di Superficie, essendo parte del demanio necessario,ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere venduta.

La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento di un corrispettivo individuato secondo parametri di classificazione dell’Impresa e della zona territoriale.

La definizione di facile o difficile rimozione decade, lasciando al Ministero Competente stabilire nuovi parametri fiscali e dominicali in relazione a quanto costruito o da realizzare.

E’ fatta salva in ogni caso la libera fruizione della battigia e l’accesso libero al Mare.

Le  Amministrazioni Comunali dovranno  individuare spiagge destinate al libero utilizzo.

La Sovraintendenza delle Belle Arti, le Amministrazioni Centrali e Decentrate dovranno armonizzare il loro operato di controllo alle reali esigenze di conduzione delle attività,al fine di non ostacolare lo sviluppo del Turismo Italiano.

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Con la trasformazione del titolo concessorio in diritto di superficie e con il successivo,o auspicato immediato, acquisto di tale diritto, con strumenti finanziari di sostegno stabiliti con accordi vincolanti per il sistema bancario, verrà garantito all’Erario Italiano un ingente introito, tale da aiutare lo Stato Italiano ad affrontare l’attuale emergenza economico-finanziaria, iniziando un Nuovo periodo di crescita  e di Pace sociale.

 

Fatti salvi gli attuali Concessionari, per tutti gli altri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili si potrà procedere alla loro assegnazione in linea con la Direttiva 2006/123/CE, applicando la legge  Comunitaria 2010 ART 11 LEGGE 217/2011 ,nel rispetto dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza,di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell’UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

Assicurando alle Associazioni Ambientali il rispetto del corretto utilizzo della spiaggia come pertinenza, mantenendola esclusa da qualsiasi diritto reale.

Giuseppe Ricci

Presidente Nazionale

ITB ITALIA

 

Documento Presentato al Sun Di Rimini Congresso ITB ITALIA dell’8 Ottobre 2012,questo stesso Documento ampliato nei due Allegati è stato consegnato al Ministro Gnudi il 10 Ottobre 2012 In Roma.

Consegnato con aggiornamenti il 5 Novembre 2012 al Delegato Nazionale Demanio ANCI Luciano Monticelli

 

Sede Legale: Via Venezia Giulia n° 4, San Benedetto del Tronto (AP) 63074

Tel/fax 0735.86227 -Cell. 347.1710210

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