Il "Codice di buona condotta in materia elettorale" elaborato dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), organo consultivo del Consiglio d'Europa, in data 23 maggio 2003 a Strasburgo,  determina le regole basilari che normano il meccanismo elettivo negli Stati membri dell'UE al fine di garantire la democrazia e la regolarità dello stesso.

Cos'è la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto

La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di Venezia, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa che è stato stituito nel 1990, con un ruolo chiave nell’adozione di costituzioni conformi agli standard del patrimonio costituzionale europeo.

La Commissione Europea per democrazia e diritto, istituita dopo la caduta del muro di Berlino, gioca un ruolo determinante quando si tratta di stilare costituzioni nei paesi dell’Est europeo che sono corrispondenti alle norme dell’aquis comunitario costituzionale. In seguito alla risoluzione 1264 (2001) del Comitato Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, emanata in data 8 novembre 2001 per conto del Consiglio d'Europa, la Commissione è stata incaricata di costituire un gruppo di lavoro sui meccanismi elettivi per:

- elaborare un codice di buona condotta in materia elettorale

- stilare una lista dei principi fondamentali dei sistemi elettorali europei.

Successivamente nel 2002 è stato istituito il Consiglio per le elezioni democratiche. Il Consiglio per le elezioni democratiche è composto da rappresentanti della Commissione di Venezia, dell’Assemblea Parlamentare e del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d‘Europa. con il ruolo di approvare un codice comportamentale in materia elettorale. Questo documento contiene le norme del patrimonio comune dell’Europa in materia elettorale.

Le norme vertono sui principi costituzionali fondamentali: il diritto al voto generale, libero, uguale, diretto e segreto, la periodicità delle elezioni, le modalità per preservare i diritti fondamentali, la stabilità del diritto elettorale e le garanzie procedurali per l’organizzazione dei turni elettorali.

Il Consiglio per le elezioni democratiche e la Commissione di Venezia hanno approvato il codice. Successivamente è stato approvato anche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (durante la sessione del 2003) e dal Congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa (durante la sua sessione primaverile del 2003).

Le indicazioni in merito alla stabilità elettorale e alla garanzia che vengano rispettati i diritti basilari dei cittadini nel voto

Nelle Linee guida adottate dalla Commissione nel corso della sua 51a sessione plenaria (Venezia, 5-6 luglio 2002), con riferimento ai Livelli normativi e alla stabilità elettorale, al Paragrafo II, punto 2.b viene sancito che "Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l'elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o ad un livello superiore a quello della legge ordinaria".

Viene successivamente specificato agli artt. 63-64-65 che:

63. La stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale, ed è essa stessa essenziale al consolidamento della democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l'elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere complesso; A tal punto che potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell'elettore non è di conseguenza l'elemento che decide il risultato dello scrutinio. 64. La necessità di garantire la stabilità, in effetti, non riguarda, tanto i principi fondamentali, la cui messa in causa formale è difficilmente immaginabile, quanto, alcune norme più precise del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni. Questi tre elementi appaiono di sovente – a torto o a ragione – come determinanti per il risultato dello scrutinio, ed è opportuno evitare, non solamente le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze di manipolazioni. 65. Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito.

Altre informazioni sulla Commissione di Venezia

Concepita inizialmente come strumento d’ingegneria costituzionale di emergenza, in un contesto di transizione democratica, la Commissione ha visto la propria attività evolvere progressivamente sino a diventare un'istanza di riflessione giuridica indipendente, internazionalmente riconosciuta.

La Commissione contribuisce in modo significativo alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo, che si basa sui valori giuridici fondamentali del continente, e garantisce agli Stati un "sostegno costituzionale". Inoltre, la Commissione di Venezia, elaborando norme e consigli in materia costituzionale, svolge un ruolo essenziale nella gestione e prevenzione dei conflitti.
Istituita nel maggio 1990, come accordo parziale tra gli allora 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, la Commissione è divenuta un accordo allargato nel febbraio 2002, con la conseguente possibilità di accogliere come membri anche Paesi non europei.

La Commissione di Venezia è composta da "esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica" (art. 2 dello Statuto).

I membri sono in particolare professori universitari, di diritto costituzionale o di diritto internazionale, giudici di corti supreme o costituzionali, e alcuni membri di parlamenti nazionali. Essi sono designati, per quattro anni, dagli Stati membri della Commissione ma agiscono in piena autonomia e indipendenza. Dal dicembre 2009 il presidente della Commissione è Gianni Buquicchio.

Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno aderito alla Commissione di Venezia. Inoltre, il Kirgisistan è diventato membro nel 2004; il Cile nel 2005; la Repubblica di Corea e il Montenegro nel 2006; il Marocco e l'Algeria nel 2007; Israele nel 2008, Peru e Brasile nel 2009, la Tunisia e Messico nel 2010, Kazakistan nel 2011. Queste nuove adesioni hanno portato a 58 il numero degli stati membri della Commissione. La Bielorussia partecipa in qualità di membro associato. Gli Stati che godono di uno statuto di osservatore presso la Commissione sono: Argentina, Canada, Santa Sede, Giappone, Stati Uniti e Uruguay. Il Sudafrica e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno uno speciale statuto di cooperazione, simile allo statuto di osservatore.

La Commissione europea e l'OSCE/ODIHR partecipano alle sessioni plenarie della Commissione.

Il lavoro della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto si articola intorno ai tre principi chiave del patrimonio costituzionale europeo: la democrazia, i diritti umani e il primato del diritto, che sono alla base di tutte le attività del Consiglio d’Europa. Questi principi si concretizzano nei quattro settori chiave dell'attività della Commissione: Assistenza costituzionale, Elezioni e referendum, Cooperazione con le corti costituzionali, Studi, rapporti e seminari transnazionali